martedì 2 giugno 2009

Nasce il nuovo blog Questioni Coniugali!

Cari lettori!
Vi informo che da ieri è attivo il mio nuovo blog Questioni-Coniugali!
Ringrazio tutti voi che, leggendo i miei post, chiedendomi una consulenza e commentando i miei articoli mi avete dato la forza e il coraggio di aprire un nuovo blog, che vuole offrire un servizio più professionale e completo!
Capirete, quindi, che la lunga assenza di nuovi post è stata dovuta al tempo necessario per organizzarmi e spero mi perdonerete per questo!
Vi aspetto sul mio nuovo blog, allora e vi auguro che vi piaccia!!
A presto!!!

Dott.ssa Simona Antonelli

martedì 17 febbraio 2009

Chi altro vuole conoscere le conseguenze della separazione sulla comunione legale dei coniugi?


Molti mi chiedono quali sono le conseguenze della separazione.

In particolare domandano se con la separazione viene meno la comunione legale con il coniuge.

Anche nei forum mi capita di leggere domande di questo genere: "Mi sto separando. Se acquisto un immobile questo andrà a finire nella comunione dei beni oppure no?"

Con questo post oggi voglio rispondere a questa domanda.


Gli effetti.

L'art. 191 c.c. stabilisce che, a seguito della separazione consensuale, di quella giudiziale o del divorzio, si producono 4 effetti:


1. Cessa lo stato di comunione legale e subentra il regime della separazione dei beni;

Praticamente da questo momento in poi qualsiasi cosa comprerai e qualsiasi debito farai non rientrerà più nella comunione legale ma sarà solo tuo.

Prima, invece, anche se compravi un bene all'insaputa del coniuge, questo entrava automaticamente a fara parte della comunione legale.

Non pensare, però, che la separazione realizzi anche una divisione dei beni perchè per ottenerla devi fare un accordo di divisione con il coniuge o iniziare una causa per ottenerla, in caso non riuscissi a trovare un accordo.


2. Alcuni beni entrano a far parte della comunione legale;

Durante il matrimonio non tutti i beni fanno parte automaticamente della comunione.

Alcuni fanno parte di quella che la legge definisce "comunione de residuo", chiamata così perchè i beni entrano nella comunione solo quando questa si scioglie.

In pratica si tratta di beni che sono personali solo finchè non si scioglie la comunione. Quando ciò accade, entrano nella comunione dei beni, sempre che non siano stati consumati.
Ti faccio alcuni esempi.

I proventi dei beni personali dei coniugi non rientrano nella comunione.
Se hai un bene che è solo tuo (perchè l'hai acquistato prima delle nozze, perchè l'hai ricevuto in eredità ecc.) e lo vendi, lo affitti e, comunque, ne ricavi denaro, questi soldi non entrano nella comunione fino al momento in cui questa si scioglie, (e sempre che tu non abbia già speso il denaro ricavatone) ossia nel momento in cui si realizza la separazione o il divorzio dei coniugi.

Non ne fanno parte neanche i proventi dell'attività professionale di ognuno dei coniugi. Però, se al momento in cui si scioglie la comunione (ossia con la separazione o uno degli altri casi contemplati dall'art. 191 c.c.) non sono stati spesi, allora vi rientreranno.

Lo stesso può dirsi per quei beni, anche immobili, che hai acquistato per l'esercizio dell' impresa costituita dopo il matrimonio o per gli incrementi dell'impresa che c'era anche prima delle nozze.

I beni che invece servono per l'esercizio della professione (di medico, ingegnere, avvocato, dentista ecc.) non entrano mai nella comunione.

3. Si instaura la comunione ordinaria per i beni oggetto della comunione;

Da questo momento in poi i beni che facevano parte della comunione fin dal principio e quelli che vi sono entrati a seguito dello scioglimento, saranno regolati dalle disposizioni in materia di comunione ordinaria previsti dagli artt. 1100 c.c. e seguenti.


4. I coniugi acquistano la facoltà di chiedere la divisione dei beni comuni;

Dopo lo scioglimento della comunione potrai chiedere che il tuo patrimonio sia diviso da quello dell'ex coniuge. Perchè ciò sia possibile, però, è necessario che ognuno di voi restituisca le somme prelevate dal patrimonio comune a vantaggio di quello di uno solo di voi due.

Se, per esempio, hai aggiustato la casa di tua proprietà esclusiva utilizzando i soldi di entrambi, dovrai restituire la somma che non era tua al coniuge, perchè la legge lo considera una specie di prestito.

Ugualmente può dirsi nel caso in cui i creditori di uno solo di voi abbia aggredito anche il patrimonio dell'altro.

Fatti questi rimborsi e restituzioni, dovrai considerare quali sono i beni, i debiti e i crediti del patrimonio.

A questo punto, dopo che hai fatto un pò di conti, potrai chiedere la divisione dei beni, ripartendo in parti uguali debiti e crediti.


Momento in cui si scoglie la comunione.

Per fare tutto questo è necessario conoscere il momento preciso in cui la comunione si scioglie.


Come ti ho detto la comunione si scioglie nel momento in cui i coniugi si separano o divorziano.

In paricolare lo scioglimento si verifica solo nel momento in cui:

  • passa in giudicato la sentenza di separazione giudiziale;

questo si verifica dopo che non è più possibile appellarla, ossia 1 anno dalla pubblicazione o 30 giorni dalla notifica all'altra parte.

  • c'è l'omologa della separazione consensuale e il provvedimento non è più soggetto a reclamo;

cioè trascorsi 10 giorni dalla notificazione o pubblicazione del decreto.

  • passa in giudicato la sentenza di divorzio;

vale quanto detto per la separazione consensuale.

A questo punto puoi chiedere la divisione dei beni. Anche qui hai due strade: puoi fare un accordo di divisione con il coniuge o iniziare una causa legale. Ovviamente la prima ipotesi è più veloce ed economica, mentre la seconda può protrarsi per molti anni e costarti parecchio.

Ti consiglio di pensarci bene!



































































mercoledì 4 febbraio 2009

In quali casi puoi chiedere la modifica delle condizioni di separazione



Se gli accordi che hai firmato quando ti sei separato non ti soddisfano più, puoi chiederne la modifica.
Infatti l'art. 156 c.c. stabilisce che, se ci sono validi motivi, il giudice può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti (sia personali che patrimoniali) adottati durante la separazione, seguendo la procedura prevista dall'art. 710 c.p.c.

Quando puoi chiedere la modifica.

Puoi chiedere la modifica solo se ci siano giustificati motivi sopravvenuti.

Questo significa che non potrai fare un ricorso per la revisione se la situazione non si è modificata da quando c'è stato il decreto di omologa (nel caso di separazione consensuale) o la sentenza di separazione (nel caso di separazione giudiziale).

Significa che non tutti i motivi sono validi, ma lo sono solo quelli che riguardano circostanze nuove. Con questo termine si intendono sia i fatti che si sono modificati dopo la separazione, che quelli che erano già presenti ma che il giudice non ha potuto considerare.

Se invece la situazione è tale e quale a quando vi siete separati, allora non avrà senso chiedere una modifica.

Facendo alcuni esempi, potrai chiedere la modifica se:

1) Versi un mantenimento all'ex che prima non lavorava, mentre ora sì.

In questa ipotesi potrai chiedere al Giudice di ridurre o annullare l'assegno di mantenimento.

L'annullamento ci sarà solo se i tuoi e i suoi redditi sono più o meno equivalenti.

2)Hai perso il lavoro, o guadagni meno.

Puoi chiedere un aumento dell'assegno che percepisci, o una riduzione o annullamento di quello che versi.


3) Dai un mantenimento a tuo figlio, che però ora lavora.

In questo caso puoi chiedere di essere esentato dal versare l'assegno o di ridurne la misura. Questo, però, non è sempre possibile: infatti, la Cassazione (Cass., sez. I, 11.1.07, n. 407) ha stabilito che, anche se tuo figlio lavora come apprendista o interinale, non non vuol dire che sia indipendente economicamente. E' risaputo che gli apprendisti hanno guadagni inferiori rispetto agli operai che svolgono lo stesso mestiere e che il rapporto di lavoro a tempo determinato è, per sua natura, solo temporaneo.

Se, invece, non lavora per colpa sua, perchè, ad es., passa tutto il giorno a poltrire invece che cercare un lavoro, allora puoi chiedere la modifica dell'assegno (Cass., Sez. I, 7.4.06, n. 8221).


4) I tuoi figli non vivono più nella casa coniugale.

Se i tuoi figli non vivono più nella casa coniugale puoi chiedere una modifica della concessione dell'immobile. Infatti, come spiego bene in questo post, la casa coniugale viene di solito assegnata tenendo conto dell'interesse dei figli. Se però questi non vivono più con il coniuge a cui sono stati affidati e la casa è in comproprietà o è tua, allora puoi chiedere che venga divisa tra te e l'ex o ti venga restituita.

Questa possibilità si presenterà sia nel caso in cui i figli siano andati a vivere per conto proprio sia nel caso in cui facciano l'università e tornino a casa solo per il fine settimana (Cass. 22.4.2002 n. 5857).


Come chiedere la modifica degli accordi.

Hai due strade: la più semplice e gratuita è quella di fare un accordo tra voi. La Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 20.10.2005, n. 20290) ritiene che, in base all'art. 1322 c.c., gli ex-coniugi possono modificare i patti contenuti nell'omologa di separazione purchè i nuovi accordi non siano contrari a quanto stabilito dagli artt. 143, 147 e 148 c.c. e cioè:

art. 143 c.c: Entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

art. 147 c.c.: Entrambi i coniugi hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni.

art. 148 c.c.: Gli obblighi nei confronti dei figli vanno adempiuti in relazione ale proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro casalingo e professionale.

Ovviamente gli accordi non dovranno essere in contrasto con l'interesse dei figli, che va sempre salvaguardato.

La seconda strada è quella di proporre un ricorso in Tribunale secondo quanto stabilito dall'art. 710 c.p.c.

Dovrai quindi rivolgerti ad un avvocato che redigerà il ricorso con allegati i documenti necessari a provare che la situazione economica si è modificata, lo depositerà in Tribunale e presenzierà l'udienza nel giorno stabilito.

Una sola udienza potrebbe non essere necessaria, soprattutto se l'altra parte si costituisce contestando i motivi del ricorso e non è disposta a trovare un accordo per chiudere amichevolmente la causa.

Questo vuol dire che ti ci vorranno tempo e soldi. Di solito, però, se il processo non va troppo per le lunghe e non si devono fare tante testimonianze o richiedere perizie e consulenze ne vale la pena.

Ti faccio un esempio: il processo, se non va troppo per le lunghe, dovrebbe costarti circa 2.000.00 € (ovviamente è solo una stima....i costi salgono a seconda del numero di udienze, degli atti che l'avvocato prepara, dei testimoni che deve sentire ecc.). Se, però, riesci a risparmiare, ad es., 200 € al mese di assegno di mantenimento, recuperi i costi della causa in Tribunale in meno di un anno.

Conclusioni.

Come vedi, hai la possibilità di modificare gli accordi man mano che le situazioni cambiano e non solo una volta. Infatti, se nel tempo la situazione cambia ancora potrai chiedere una nuova modifica.

Ovviamente dovrai provare che la nuova situazione incide sulla tua situazione patrimoniale a tal punto da costringerti a fare questa richiesta.

Se, però, vuoi risparmiarti i soldi del processo, cerca di fare un accordo con l'ex e convincerlo ad essere ragionevole e a risparmiare denaro.

Magari, a quel punto, potresti rivolgerti ad un legale affinchè verifichi che l'accordo raggiunto tra voi sia rispettoso delle norme di legge di cui ti ho parlato prima.

Sicuramente ti costerà meno di una causa in Tribunale, il cui esito è sempre incerto sia per costi che per risultati!





































































mercoledì 14 gennaio 2009

Ti svelo i criteri usati per decidere a chi assegnare la casa coniugale.



Ti sei mai chiesto a chi di voi due verrebbe assegnata la casa coniugale se vi separaste?

Probabilmente sai che la casa solitamente viene assegnata al genitore con cui i figli vanno a vivere.

Ma cosa accade se non hai figli?

In questo caso devi innanzitutto sapere che nel ricorso per la separazione non potrai inserire la richiesta di assegnazione della casa.


Dobbiamo quindi distinguere tra due situazioni:

a) Hai figli.

L'art. 155 c.c. stabilisce che "la casa viene assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli", affinchè possano rimanere nel luogo dove sono cresciuti. Questo significa che la casa potrà essere data al genitore affidatario anche se non ne è proprietario, perchè la legge pensa prima di tutto alla prole. Questo vale sia che tu abbia figli minorenni sia che siano maggiorenni ma non indipendenti economicamente.

Ovviamente, se i tuoi figli sono maggiorenni, è necessario che vivano stabilmente con te se vuoi ottenere o mantenere l'assegnazione della casa. Se invece, ad es., fanno l'università e vivono fuori, tornando a casa solo il fine settimana, tra te e loro non c'è un rapporto di convivenza ma di ospitalità, il che esclude il tuo diritto all'assegnazione della casa, a meno che tu non ne abbia titolo perchè è tua o perchè ne hai l'usufrutto o altro titolo di godimento (Cass. 22.4.2002 n. 5857).

Se ottieni la casa, inoltre, non sarai tu a dover pagare per le eventuali rate del mutuo ancora da saldare, altrimenti l'assegnazione non avrebbe senso. Tuttavia, questo non ti esonera dal pagamento di altre spese correlate all'uso dell'immobile, come le spese condominiali, che dovrai pagare tu.

Devi sapere anche che l'assegnazione della casa influisce sulla misura dell'assegno di mantenimento per te o per i figli. Per stabilire quanto influisce, di solito si si considera quanto potresti ricavarne se l'affittassi (Cass., sez. I, 24.2.2006 n. 4203).

b) Non hai figli

In mancaza di figli, invece, il giudice non potrà affidarti la casa, anche se l'hai chiesta, perchè non ne ha il potere. Anche se sei il coniuge più debole, perchè non lavori o guadagni meno, la Cassazione (Sez. I, 13.2.2006 n. 3030) ritiene che l'assegnazione della casa non possa essere prevista in sostituzione o come parte dell'assegno di mantenimento.

Quindi non ti resta che una sola cosa da fare: metterti d'accordo, sia che tu sia comproprietario sia che l'immobile sia solo tuo. Te lo dico perchè tu capisca che, anche se la casa non è in comunione perchè, ad es., è solo di tua proprietà, non potrai comunque fare domanda al Giudice perchè sia data a te. Certamente in questo caso accordarvi sarà facile...la casa è tua e potrai pretendere che l'altro se ne vada o, al massimo, concedergli un periodo di tempo per trovarsi un nuovo alloggio, nel caso le sue condizioni economiche non siano tanto rosee.

Adesso esaminiamo i casi più frequenti di affido della casa coniugale sia in presenza che in assenza di figli:

1. Sei comproprietario.

Come ti ho già detto la casa viene affidata a chi vengono affidati i figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, fino a che non diventano indipendenti.

Se invece non hai figli la casa sarà soggetta alle norme sulle comunione. Quindi o dovrai venderla e dividere il ricavato con il coniuge o uno di voi due può tenerla per sè e dare all'altro la metà del valore della casa.

L'ipotesi più frequente è che la casa in comproprietà sia gravata da mutuo.

In tal caso dovrai farti due conti. Perciò, se vuoi tenerla tu dovrai ridare all'altro solo la quota di mutuo già pagata e estrometterlo dal contratto di mutuo che rimarrà solo a tuo nome. Se invece decidete di venderla e dividervi il ricavato allora potrete farvi dare quanto già pagato dal nuovo proprietario e fargli accollare il mutuo. Parla con la Banca e con un notaio e vedi cosa ti dicono al riguardo.

2. La casa è in affitto.

Se ci sono figli chi ne ha l'affido succede nel contratto di affitto. Dovrete quindi fare una cessione del contratto di locazione con sostituendo il nome dell'affittuario originale con quello del genitore affidatario.

Se invece non ne hai dovrai vedere a nome di chi è il contratto di locazione. Infatti, la casa rimarrà a chi è l'intestatario del contratto.

3. La casa è un alloggio popolare.

Anche qui vale quanto già detto per la casa in affitto (Cass. 29.7.87 n. 6550)

4. La casa ti è stata concessa in comodato gratuito.

Questa situazione riguarda, ad es., tutti quei casi in cui l'immobile appartiene ai genitori di uno di voi due e ci vivete gratuitamente. In tal caso, in presenza di prole, questo può comunque essere affidato al coniuge con cui vivranno i figli, anche se l'assegnatario originale sia l'altro.

Il nuovo assegnatario subentrerà nella stessa posizione di quello precedente. Quindi se non è prevista una scadenza il comodatario (che è quello che ci vive gratis) deve restituire la casa non appena il comodante (proprietario) ne fa richiesta (Cass. sez. I, 13.2.07 n. 3179).

Tuttavia la Cassazione ha stabilito che, se il comodato era a tempo indeterminato, il comodante deve consentirti di rimanere nella casa, a meno che non sopravvenga una situazione urgente che lo costringe a richiederti la restituzione dell'immobile.

Se non ci sono figli vale quanto già detto per l'affitto.

4. La casa è di esclusiva proprietà di uno di voi due.

Come ti ho già detto, questo non ostacola l'assegnazione della casa al non proprietario a cui vengono affidati i figli. Anche in tal caso l'eventuale mutuo verrà pagato dal genitore che non ha l'affidamento.

Se invece non avete figli, prevarranno i diritti del proprietario, anche se è quello di voi due che guadagna di più, perchè, diversamente, il diritto di proprietà verrebbe leso in maniera eccessiva.

Conclusioni.

Questi sono alcuni dei casi più frequenti che mi sono capitati nella mia esperienza di patrocinatore legale. Se la tua situazione è diversa, contattami su skipe o lasciami un commento esprimendo i tuoi dubbi. Ti risponderò al più presto e magari, potrei scrivere un post sull'argomento.







































































mercoledì 7 gennaio 2009

Ecco spiegata la differenza tra alimenti e mantenimento



Forse anche tu fai fatica a distinguere tra il diritto agli alimenti e quello al mantenimento.

Se è così, sappi che il mantenimento è un diritto più ampio e comprende anche gli alimenti ma che, comunque, i due diritti sono ben diversi perchè potrai chiedere gli alimenti al tuo ex coniuge solo se:

1. Ti trovi in uno stato di bisogno

2. Non puoi lavorare

3. Il tuo ex può permettersi di pagarti gli alimenti



Specifichiamo ora questi 3 punti:


1. Puoi dire di trovarti in uno stato di bisogno se il tuo reddito o il tuo patrimonio non sono sufficienti a permetterti di affrontare le spese minime della vita di tutti i giorni: vitto, alloggio, vestiti, assistenza medica, oltre a quei beni e servizi che, secondo le attuali esigenze di vita, sono necessarie a svolgere un'esistenza dignitosa (come quelle per l'istruzione, i libri, ecc.). Se però hai dei beni immobili di un certo valore che, vendendo, possono fruttarti un pò di soldi, non puoi considerarti in stato di bisogno, a meno che la loro vendita non si risolva, alla fin fine, in un catastrofico affare.

Infatti, se l'alienazione dei beni è una soluzione che può soddisfare solo temporaneamente i tuoi bisogni, non potrai essere costretto a privartene. Questo perchè finiresti per privarti dell'unica risorsa che potrebbe darti una rendita (se hai un appartamento o un terreno, potresti affittarli invece che venderli!!! In questo modo continuerebbero ad essere tuoi e produrrebbero reddito). In tal caso potresti richiedere gli alimenti per il tempo necessario a fare in modo che il tuo bene possa iniziare a produrre reddito.



2. Ovviamente non potrai chiedere gli alimenti se non lavori perchè non vuoi tu. Se però non puoi lavorare perchè, magari, sono dieci anni che non lavori più (e non è che il tuo ex coniuge può pretendere che cominci adesso!!!), perchè non hai mai lavorato o perchè hai problemi di salute, allora la tua richiesta di alimenti sarà legittima!!

Tale condizione si verifica anche quando puoi lavorare, ti sei attivato per trovare un impiego ma non riesci a trovarlo (oggi, purtroppo, non è una cosa tanto rara!).

Addirittura sembra che tu possa richiedere gli alimenti anche se non trovi un lavoro adatto alle tue attitudini, alle tue condizioni e alle tue esperienze!!!

Ovviamente la situazione andrà valutata caso per caso, quelle che ti dò solo solo delle linee generali, in quanto si tiene conto di innumerevoli fattori, come l'età, lo stato sociale, la salute, ecc.


3. Anche in questo caso, si guarderà non solo ai redditi di chi è obbligato, ma a tutti i suoi beni. Comunque, con ogni probabilità, ti rifiuteranno la domanda di alimenti solo se il tuo ex coniuge riesce a malapena a mantenere se stesso o se il pagare i tuoi alimenti cambierebbe in modo determinante il suo stile di vita.

Non puoi neanche pretendere che lui/lei si cerchi un nuovo lavoro o utilizzi in maniera più proficua i suoi beni solo per essere capace di pagarti gli alimenti.

Ricorda, poi, che, per stabilire se e in quale misura hai diritto agli alimenti, si guarda alla situazione economica attuale dell'ex a cui li chiedi, ossia a quella del momento in cui fai la richiesta di alimenti e non ad una possibile situazione futura.

A volte capita che alcuni, pur di non pagare, nascondono il loro patrimonio, o fanno finta di vendere i loro beni. In questo caso, potrai comunque ottenere gli alimenti se riesci a provare che lui/lei stanno imbrogliando.

Ovviamente sei tu che devi provare che il tuo ex coniuge può pagare gli alimenti. Potrebbe comunque succedere che lui/lei sostengano che in realtà non hanno abbastanza soldi per pagarti. In questo caso, potresti chiedere un ordine di esibizione degli estratti conto bancari o di altri documenti idonei a provare che, invece, i soldi per pagarti ci sono.

Spero che con questo post ti avrò aiutato a capire meglio la differenza tra alimenti e mantenimento. Se lo hai trovato utile, lasciami un commento!!!




























































domenica 4 gennaio 2009

In quali casi hai diritto all'assegno di mantenimento



Se ti sei separato/a, o stai per farlo, sicuramente saprai che uno di voi due avrà diritto all’assegno di mantenimento.

Ma chi? E in quali casi?

Potrai chiedere l’assegno di mantenimento se:

a) Non hai redditi adatti a garantirti un tenore di vita simile a quello che avevi durante il matrimonio ( sempre considerando che condurre vite separate moltiplica le spese e, quindi, che separarti diminuirà il tuo tenore di vita!!!!)

b) Tra i tuoi redditi e quelli dell’altro coniuge c’è uno squilibrio, una differenza che l’assegno ha il compito di correggere (ad es., se tu guadagni € 1.000,00/mese e l’altro 2.000,00, potrai chiedere l’assegno)

c) Non ti è stata addebitata la separazione.


Occorre, però, che tu capisca bene alcune cose:

1) Tieni presente che con il termine “redditi” non si intendono solo gli stipendi, ma tutto ciò che crea ricchezza, come l’avere beni materiali di proprietà (case, terreni, etc), il fatto che tu riceva un aiuto economico da parte della tua famiglia di origine, che abiti nella casa coniugale o che, ad es., tu conviva già con un’altra persona che contribuisce alle spese di tutti i giorni. Andrà quindi considerata la situazione patrimoniale effettiva e reale!!!

2) Inoltre è necessario che tu ti tolga dalla mente questo pregiudizio: non è vero che se il tuo coniuge non lavora gli devi automaticamente il mantenimento. Da tempo, infatti, la Cassazione (Cass. 19 marzo 2002, n. 3975) ritiene che non sei tenuto a versare l’assegno di mantenimento se il tuo ex coniuge può, di fatto, lavorare, purchè la sua capacità lavorativa sia concreta ed attuale. Ovviamente a nulla vale che il tuo ex coniuge abbia lavorato, se il suo ultimo rapporto di lavoro risale a 10 anni fa!!!! Se però lui/lei lavorava fino a poco tempo prima della separazione ed ora tenta di fare il furbo/a facendosi licenziare o lavorando a nero (alcuni, purtroppo, lo fanno), sappi che puoi opporti alla sua richiesta di assegno: che vada a lavorare visto che è capace di farlo!!!!

3) Considera che con la separazione si cerca di mantenere immutato il più possibile lo stato delle cose, visto che è una situazione temporanea, destinata ad evolvere in divorzio o in riconciliazione, per cui, se avevate stabilito che uno dei due non andasse al lavoro per badare alla casa e/o ai figli, sappi che, probabilmente, il giudice stabilirà che questo accordo sarà valido anche dopo la separazione.

4) Considera, inoltre, che nello stabilire quanti soldi devi dare o prendere, il giudice valuterà anche altre circostanze, come la durata del matrimonio e il contributo di ognuno di voi due alla famiglia. In questo senso, anche se non hai lavorato, ma hai contribuito, badando alla casa e ai figli o aiutando in altro modo, a creare ricchezza e/o risparmio, questo tuo contributo ti verrà riconosciuto in termini economici.


Ora che spero di aver fatto un pò di chiarezza, voglio darti un piccolo strumento per renderti conto di quanto puoi chiedere di mantenimento.

Si tratta di un software messo a disposizione dalla Regione Sicilia, e utilizzato per far capire alle persone i criteri applicati nel determinare l'assegno di mantenimento. Ovviamente ha alcuni limiti, perchè non prende in considerazione le proprietà personali o gli altri elementi di cui ti ho detto, ma è comunque utile per farsi un'idea. Tieni presente che ciò che risulterà dal calcolo effettuato con il programma non è vincolante per un giudice: nessun programma, per quanto ben fatto, può sostituire la sensibilità e la discrezionalità umana (e a volte, purtroppo, anche gli errori, da cui comunque anche i programmi non sono immuni!!!)



P.S. Ho notato che molte persone confondono il diritto agli alimenti con quello al mantenimento. La prossima volta ti parlerò delle differenze tra le due cose.......






domenica 30 novembre 2008

Come addebitare la separazione al coniuge (e non pagargli il mantenimento)

Se il tuo coniuge ti ha tradito, sappi che puoi addebitargli la separazione.


Cosa vuol dire? Vuol dire che se riesci ha dimostrare che lui/lei ha violato l'obbligo di fedeltà sancito dall'art. 143 c.c. puoi evitare di pagargli il mantenimento.


Attenzione però! Per poterlo fare è necessario che esista un nesso di causalità tra il tradimento e la fine di quella comunione spirituale e materiale che sta alla base del matrimonio. Mi spiego: bisogna che l'infedeltà sia stata la causa, e non la conseguenza, della crisi del tuo matrimonio.


Se, invece, il rapporto era già in crisi e il tradimento del tuo coniuge è solo una conseguenza dell'intollerabilità della convivenza, non potrai chiedere al Giudice di pronunciare l'addebito.


Ma cosa si intende per violazione del dovere di fedeltà? La Giurisprudenza (Cass. 18 settembre 1997 n. 9287) ritiene che tale dovere vada visto non solo come obbligo di astensione da rapporti sessuali con terzi ma anche come impegno a non tradire la tua fiducia, quindi ad essere leale con te.


In questo senso potrai chiedere l'addebito anche quando l'adulterio sia solo platonico, ossia quando il comportamento del tuo coniuge possa far pensare agli altri che ti tradisce, anche se gli "approcci" sono rimasti senza effetto. Se, ad. es., tua moglie/tuo marito gironzola sempre intorno ad un'altra persona, e/o riceve da questa continue telefonate, complimenti, ammiccatine, bigliettini, non serve che abbia avuto rapporti sessuali con questa persona, perchè, in realtà, ti ha già tradito, perchè ha con altri quel rapporto di comunione e complicità che dovrebbe avere con te!

P.S. Ricorda, comunque, che se vuoi che al tuo coniuge venga addebitata la separazione, devi fornire tu la prova che il suo tradimento sia stato la causa della fine del tuo matrimonio.


P.P.S. Linfedeltà non è l'unico caso in cui puoi chiedere l'addebito della separazione, perchè ogni violazione degli obblighi previsti dall'art. 143 c.c. pùò giustificare tale richiesta. Ma avremo tempo di parlarne.....