
Ma chi? E in quali casi?
Potrai chiedere l’assegno di mantenimento se:
a) Non hai redditi adatti a garantirti un tenore di vita simile a quello che avevi durante il matrimonio ( sempre considerando che condurre vite separate moltiplica le spese e, quindi, che separarti diminuirà il tuo tenore di vita!!!!)
b) Tra i tuoi redditi e quelli dell’altro coniuge c’è uno squilibrio, una differenza che l’assegno ha il compito di correggere (ad es., se tu guadagni € 1.000,00/mese e l’altro 2.000,00, potrai chiedere l’assegno)
c) Non ti è stata addebitata la separazione.
Occorre, però, che tu capisca bene alcune cose:
1) Tieni presente che con il termine “redditi” non si intendono solo gli stipendi, ma tutto ciò che crea ricchezza, come l’avere beni materiali di proprietà (case, terreni, etc), il fatto che tu riceva un aiuto economico da parte della tua famiglia di origine, che abiti nella casa coniugale o che, ad es., tu conviva già con un’altra persona che contribuisce alle spese di tutti i giorni. Andrà quindi considerata la situazione patrimoniale effettiva e reale!!!
2) Inoltre è necessario che tu ti tolga dalla mente questo pregiudizio: non è vero che se il tuo coniuge non lavora gli devi automaticamente il mantenimento. Da tempo, infatti, la Cassazione (Cass. 19 marzo 2002, n. 3975) ritiene che non sei tenuto a versare l’assegno di mantenimento se il tuo ex coniuge può, di fatto, lavorare, purchè la sua capacità lavorativa sia concreta ed attuale. Ovviamente a nulla vale che il tuo ex coniuge abbia lavorato, se il suo ultimo rapporto di lavoro risale a 10 anni fa!!!! Se però lui/lei lavorava fino a poco tempo prima della separazione ed ora tenta di fare il furbo/a facendosi licenziare o lavorando a nero (alcuni, purtroppo, lo fanno), sappi che puoi opporti alla sua richiesta di assegno: che vada a lavorare visto che è capace di farlo!!!!
3) Considera che con la separazione si cerca di mantenere immutato il più possibile lo stato delle cose, visto che è una situazione temporanea, destinata ad evolvere in divorzio o in riconciliazione, per cui, se avevate stabilito che uno dei due non andasse al lavoro per badare alla casa e/o ai figli, sappi che, probabilmente, il giudice stabilirà che questo accordo sarà valido anche dopo la separazione.
4) Considera, inoltre, che nello stabilire quanti soldi devi dare o prendere, il giudice valuterà anche altre circostanze, come la durata del matrimonio e il contributo di ognuno di voi due alla famiglia. In questo senso, anche se non hai lavorato, ma hai contribuito, badando alla casa e ai figli o aiutando in altro modo, a creare ricchezza e/o risparmio, questo tuo contributo ti verrà riconosciuto in termini economici.
Ora che spero di aver fatto un pò di chiarezza, voglio darti un piccolo strumento per renderti conto di quanto puoi chiedere di mantenimento.
Si tratta di un software messo a disposizione dalla Regione Sicilia, e utilizzato per far capire alle persone i criteri applicati nel determinare l'assegno di mantenimento. Ovviamente ha alcuni limiti, perchè non prende in considerazione le proprietà personali o gli altri elementi di cui ti ho detto, ma è comunque utile per farsi un'idea. Tieni presente che ciò che risulterà dal calcolo effettuato con il programma non è vincolante per un giudice: nessun programma, per quanto ben fatto, può sostituire la sensibilità e la discrezionalità umana (e a volte, purtroppo, anche gli errori, da cui comunque anche i programmi non sono immuni!!!)
P.S. Ho notato che molte persone confondono il diritto agli alimenti con quello al mantenimento. La prossima volta ti parlerò delle differenze tra le due cose.......

Cosa dire Simona.
RispondiEliminaGrazie per l'indicazione del software per determinare il quantum dell'assegno di mantenimento.
Se solo avessi conosciuto prima lo strumento che hai indicato nel tuo articolo, avrei risparmiato tempo e risorse nella stesura dei miei ricorsi di separazione.
Complimenti!
Volevo ringraziarla davvero tanto, poichè SAREI DOVUTO ANDARE DA UN AVVOCATO IN MATERIA PER AVERE LE INFORMAZIONI CHE POI LEI INVECE HA RESO DISPONIBILI ATTRAVERSO IL SUO SITO. INOLTRE MI HA FATTO PIACERE SAPERE CHE POSSIAMO PRESENTARE IL RICORSO DI SEPARAZIONE PERSONALMENTE, SENZA L'AUSILIO DI UN AVVOCATO, E RISPARMIANDO LE MIGLIAIA DI EURO CHE INVECE RIMARRANNO NELLE NOSTRE TASCHE. GRAZIE ANCORA E A RISENTIRCI A PRESTO. BUON LAVORO MARCO
RispondiEliminaCiao Marco grazie infinitamente per i complimenti. Ma tu hai visto anche il mio nuovo blog? www.questioni-coniugali.com
RispondiEliminaInoltre sappi che sto creando un servizio per cui aiuterò le persone a compilare da sè il ricorso (quando il Tribunale lo consente), in cambio di una cifra davvero alla portata di tutti (circa un decimo di quanto richiesto normalmente).
Se hai bisogno, sai dove trovarmi!!!
Ciao Simona,
RispondiEliminainnanzitutto vorrei ringraziarti per la chiarezza con cui rispondi alle nostre domande, scusami se rimango per il momento anonimo, ma capisci benissimo il perchè.
Una domanda...................non riesco ad aprire il software per il calcolo dei criteri applicati nel determinare l'assegno di mantenimento, sai se funziona ancora oppure è stato rimosso.
Grazie per la tua disponibilità.
Ciao Anonimo del 1.3.2010,
RispondiEliminagrazie per i complimenti.
Purtroppo ho scoperto di recente che il link non funziona più per cui ti consiglio di contattarmi vediamo se possiamo risolvere in un altro modo.
Ciao