
Molti mi chiedono quali sono le conseguenze della separazione.
In particolare domandano se con la separazione viene meno la comunione legale con il coniuge.
Anche nei forum mi capita di leggere domande di questo genere: "Mi sto separando. Se acquisto un immobile questo andrà a finire nella comunione dei beni oppure no?"
Con questo post oggi voglio rispondere a questa domanda.
Gli effetti.
L'art. 191 c.c. stabilisce che, a seguito della separazione consensuale, di quella giudiziale o del divorzio, si producono 4 effetti:
1. Cessa lo stato di comunione legale e subentra il regime della separazione dei beni;
Praticamente da questo momento in poi qualsiasi cosa comprerai e qualsiasi debito farai non rientrerà più nella comunione legale ma sarà solo tuo.
Prima, invece, anche se compravi un bene all'insaputa del coniuge, questo entrava automaticamente a fara parte della comunione legale.
Non pensare, però, che la separazione realizzi anche una divisione dei beni perchè per ottenerla devi fare un accordo di divisione con il coniuge o iniziare una causa per ottenerla, in caso non riuscissi a trovare un accordo.
2. Alcuni beni entrano a far parte della comunione legale;
Durante il matrimonio non tutti i beni fanno parte automaticamente della comunione.
Alcuni fanno parte di quella che la legge definisce "comunione de residuo", chiamata così perchè i beni entrano nella comunione solo quando questa si scioglie.
In pratica si tratta di beni che sono personali solo finchè non si scioglie la comunione. Quando ciò accade, entrano nella comunione dei beni, sempre che non siano stati consumati.
Ti faccio alcuni esempi.
I proventi dei beni personali dei coniugi non rientrano nella comunione.
Se hai un bene che è solo tuo (perchè l'hai acquistato prima delle nozze, perchè l'hai ricevuto in eredità ecc.) e lo vendi, lo affitti e, comunque, ne ricavi denaro, questi soldi non entrano nella comunione fino al momento in cui questa si scioglie, (e sempre che tu non abbia già speso il denaro ricavatone) ossia nel momento in cui si realizza la separazione o il divorzio dei coniugi.
Non ne fanno parte neanche i proventi dell'attività professionale di ognuno dei coniugi. Però, se al momento in cui si scioglie la comunione (ossia con la separazione o uno degli altri casi contemplati dall'art. 191 c.c.) non sono stati spesi, allora vi rientreranno.
Lo stesso può dirsi per quei beni, anche immobili, che hai acquistato per l'esercizio dell' impresa costituita dopo il matrimonio o per gli incrementi dell'impresa che c'era anche prima delle nozze.
I beni che invece servono per l'esercizio della professione (di medico, ingegnere, avvocato, dentista ecc.) non entrano mai nella comunione.
3. Si instaura la comunione ordinaria per i beni oggetto della comunione;
Da questo momento in poi i beni che facevano parte della comunione fin dal principio e quelli che vi sono entrati a seguito dello scioglimento, saranno regolati dalle disposizioni in materia di comunione ordinaria previsti dagli artt. 1100 c.c. e seguenti.
4. I coniugi acquistano la facoltà di chiedere la divisione dei beni comuni;
Dopo lo scioglimento della comunione potrai chiedere che il tuo patrimonio sia diviso da quello dell'ex coniuge. Perchè ciò sia possibile, però, è necessario che ognuno di voi restituisca le somme prelevate dal patrimonio comune a vantaggio di quello di uno solo di voi due.
Se, per esempio, hai aggiustato la casa di tua proprietà esclusiva utilizzando i soldi di entrambi, dovrai restituire la somma che non era tua al coniuge, perchè la legge lo considera una specie di prestito.
Ugualmente può dirsi nel caso in cui i creditori di uno solo di voi abbia aggredito anche il patrimonio dell'altro.
Fatti questi rimborsi e restituzioni, dovrai considerare quali sono i beni, i debiti e i crediti del patrimonio.
A questo punto, dopo che hai fatto un pò di conti, potrai chiedere la divisione dei beni, ripartendo in parti uguali debiti e crediti.
Momento in cui si scoglie la comunione.
Per fare tutto questo è necessario conoscere il momento preciso in cui la comunione si scioglie.
Come ti ho detto la comunione si scioglie nel momento in cui i coniugi si separano o divorziano.
In paricolare lo scioglimento si verifica solo nel momento in cui:
- passa in giudicato la sentenza di separazione giudiziale;
questo si verifica dopo che non è più possibile appellarla, ossia 1 anno dalla pubblicazione o 30 giorni dalla notifica all'altra parte.
- c'è l'omologa della separazione consensuale e il provvedimento non è più soggetto a reclamo;
cioè trascorsi 10 giorni dalla notificazione o pubblicazione del decreto.
- passa in giudicato la sentenza di divorzio;
vale quanto detto per la separazione consensuale.
A questo punto puoi chiedere la divisione dei beni. Anche qui hai due strade: puoi fare un accordo di divisione con il coniuge o iniziare una causa legale. Ovviamente la prima ipotesi è più veloce ed economica, mentre la seconda può protrarsi per molti anni e costarti parecchio.
Ti consiglio di pensarci bene!
Ma come è possibile che il Presidente del Tribunale autorizzi due coniugi a vivere separati, costituendo quindi altri due nuovi nuclei famigliari diversi con altri figli, intanto se uno dei due coniugi acquista un immobile, esso rientri nella comunione dei beni fin quando non arriva la sentenza di separazione dopo sei anni? Chiedo se potete darmi una risposta cunsoloenzoarmando@alice.it oppure illeccio@alice.it
RispondiEliminaCiao Enzo, purtroppo non mi occupo più di questo sito perchè ne ho un altro migliore e più efficiente www.questioni-coniugali.com!
RispondiEliminaVieni a visitarlo!